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Rappresentazione visiva dell'articolo: Polizze D&O e Side B Coverage: 

cosa cambia dopo la Cassazione n. 18458/2026

La Suprema Corte ridisegna i confini dell'assicurabilità del rimborso che la Società versa a favore dei propri amministratori. Ecco perché vale la pena rileggere la propria polizza.


Se la vostra azienda ha una polizza D&O - o se state valutando di sottoscriverne una - la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 18458/2026 merita attenzione. Non si tratta di un mero dibattito teorico: la pronuncia incide in modo concreto sull'operatività della cosiddetta Side B Coverage, la garanzia che rimborsa la società quando questa anticipa le spese di difesa (o gli indennizzi) per conto dei propri dirigenti ed amministratori.


🔹 Che cos'è la Side B Coverage (e perché interessa all'imprenditore)

Le polizze D&O (Directors & Officers Liability) si strutturano tipicamente in tre grandi aree di copertura:

✔️ Side A: indennizza direttamente l'amministratore quando la società non può o non vuole rifonderlo;

✔️ Side B: rimborsa la società per quanto ha già versato all'amministratore a titolo di manleva;

✔️ Side C: copre la società stessa quando è citata direttamente come convenuta.


👉 Per una PMI italiana, la Side B è spesso la garanzia più concretamente utilizzata: la società è esposta ogni volta che decide - o è contrattualmente obbligata - a sostenere i costi di difesa di un manager coinvolto in un contenzioso.


🔹 La posizione della Cassazione: tre scenari, tre risposte diverse

La Corte ha analizzato la validità della Side B in funzione della fonte dell'obbligo di manleva che la società assume nei confronti dell'amministratore. Il risultato è un quadro articolato in tre scenari.

1. Obbligo di legge

Nel nostro ordinamento non esiste una norma generale che imponga alla società di tenere indenne il proprio amministratore. Le clausole di polizza che si limitano a richiamare obblighi "ex lege" rischiano quindi di coprire un rischio inesistente e potrebbero essere dichiarate nulle per assenza di rischio assicurabile ai sensi dell'art. 1895 c.c.

2. Rimborso spontaneo

Il versamento effettuato dalla società a favore dell'amministratore su base puramente volontaria - senza un impegno preventivo - non integra il requisito della fortuità richiesto dal contratto di assicurazione. In altre parole: se la società può scegliere liberamente se pagare o no, l'evento non è tecnicamente un "rischio" nel senso assicurativo del termine.

3. Patto di manleva o previsione statutaria

È questa la strada maestra indicata dalla Corte. La Side B è valida ed operativa quando la polizza fa esplicito riferimento ad un patto di manleva (indemnification agreement) o ad una clausola statutaria di manleva che vincoli preventivamente la società al rimborso. In presenza di tale vincolo il rischio è determinato, astratto e assicurabile.


🔹 Cosa significa in pratica per la vostra azienda

L'ordinanza solleva interrogativi che ogni azienda con una D&O in corso dovrebbe porsi:

⚠️ La vostra polizza richiama genericamente obblighi "di legge" senza menzionare patti di manleva o disposizioni statutarie?

⚠️ Il vostro statuto contiene una clausola di manleva a favore degli amministratori? E la stessa è formulata in modo sufficientemente specifico?

⚠️ Avete sottoscritto con i vostri dirigenti chiave un indemnification agreement separato?

⚠️ Il testo della polizza è stato aggiornato dopo questa pronuncia o è ancora ancorato a formule preesistenti?


👉 Una risposta negativa ad uno solo di questi punti può tradursi, al momento del sinistro, nel rifiuto dell'indennizzo da parte della compagnia o nell'eccezione di nullità della garanzia. Vale la pena verificare prima!


🔹 Tre azioni concrete da intraprendere subito

1. Rileggere la polizza: verificate che la Side B faccia esplicito riferimento a patti di manleva o previsioni statutarie, non solo ad obblighi di legge.

2. Controllare lo statuto: se non è presente una clausola di manleva a favore degli organi sociali, valutate di inserirla in occasione della prossima assemblea straordinaria.

3. Confrontarsi con il proprio broker: chiedete un'analisi delle condizioni di polizza alla luce dell'ordinanza n. 18458/2026 e, se necessario, una proposta di adeguamento.


🎯 RICHIEDI UNA VALUTAZIONE GRATUITA DELLA TUA POLIZZA D&O

Se hai una polizza D&O in corso - o stai valutando di stipularne una - contattaci e potremo analizzare con te le condizioni contrattuali alla luce della recente pronuncia della Cassazione e verificare se la copertura Side B sia effettivamente operativa nella tua situazione specifica:

✔️ Analisi del testo di polizza (Side A, B e C)

✔️ Verifica della coerenza con lo statuto societario e gli eventuali patti di manleva

✔️ Identificazione delle lacune di copertura e raccomandazioni di adeguamento

✔️ Confronto con le condizioni di mercato attuali


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